Costituzione - Denominazione - Sede
Art. 1 - E' costituita con Sede in Brunello 0IA), Via Verdi, 9 L'Associazione di promozione sociale denominata "Rina Erica", Ente Non Commerciale di Tipo Associativo ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997n° 460.
Durata
Art.2 - L'Associazione viene costituita a tempo indeterminato.
Scopo
Art. 3 - L'Associazione "Rina Erica", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro. L'Associazione persegue lo scopo di svolgere attività soci-assistenziale e culturale-pedagogica nei confronti dei bambini residenti e non in Brunello, nonché nei confronti dell'intero nucleo famigliare cui appartengono.
Art. 4 - L'attività assistenziale e culturale-pedagogica verrà esplicata attraverso:
- interventi socio assistenziali volti a prevenire e/o soccorrere situazioni di. disagio. famigliare;
- la gestione di una scuola materna ed eventuale micro nido, con il fine di educare tutti i bambini residenti in Brunello e di favorirne la crescita fisica, intellettuale, sociale, morale e religiosa in collaborazione con le famiglie e la comunità( rivolta a bambini compresi in una fascia di età da 1a 6 anni);
- iniziative formative per i genitori
Art. 5 - Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamemte al raggiungimento dell'oggetto. sociale; effettuare attività commerciali e produttive accessorie e strumentali ai fini istituzionali.
Soci
Art. 6 - Possono diventare soci dell'Associazione; tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, sono soci ordinari coloro che aderiscono successivamente alla costituzione.
E' socio dell'Associazione il Parroco pro tempore, o chi canonicamente lo sostituisce. L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. .
Art. 7 - La domanda di ammissione a socio dève essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.
Art. 8 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che
. prenderà in esame la .richiesta nel corso della sua prima riunione.
Diritti e doveri dei soci
Art. 9 – I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno tre mesi, dall'appartenenza all'Associazione.
I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
Le prestazioni fornite dagli aderenti. sono prevalentemente gratuite. Sono ammessi eventuali rimborsi di spese, effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 - La qualità di socio si perde:
- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte;
- per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo , mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.
Art. 11 - Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.
Organi sociali e cariche elettive
Art. 12 - Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sociali sono elettive. Ai componenti gli organi sociali non può essere corrisposto alcun emolumento individuale. E' consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 13 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio per
l'approvazione del bilancio consuntivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è
fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. .
Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione. La seconda convocazione deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno15 giorni prima del giorno previsto.,
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
Art. 14 - L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Art. 15 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento delle quote annuali di associazione; il Consiglio di amministrazione provvede, ogni anno, entro il 30 settembre, ad aggiornare l'elenco dei membri dell'Assemblea.
È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di una sola delega.
Le adunanze dell'assemblea sono presiedute e dirette dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da suo delegato.
Le Assemblee per la elezione del Consiglio direttivo sono presiedute da un associato designato in apertura di
seduta
Funge da segretario dell'Assemblea il Segretario dell'Associazione. Nella prima riunione il Segretario è designato tra i presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 16 - Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Qualora siano previste votazioni, il Presidente dell'Assemblea nomina due scrutatori. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. In apertura delle sedute di assemblea si pone in approvazione il verbale della seduta precedente. Le deliberazioni sono depositate presso la Segreteria dell'Associazione per 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso all'albo della Scuola Materna.
Art. 17 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina degli amministratori 'e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti' predisposti dal Consiglio Direttiva per il funzionamento
dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità degli amministratori;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- ratifica l'operato del Consiglio direttiva in ordine all'accettazione di nuovi soci;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
Art. 18 - L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione
e sulla devoluzione del patrimonio. ,
Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Consiglio Direttivo
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Partecipa alle
riunioni il Parroco pro tempore. .
Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione e fatta a mezzo avviso scritto recapitato almeno cinque giorni prima della riunione!. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del. Presidente.
Art. 21 - Il Consiglio Direttiva è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
Nello specifico:
- elegge tra 1 propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- vigila sull'attività della scuola Materna;
- propone all'assemblea modifiche allo statuto;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- delibera le nomine del personale dirigente, insegnante, di servizio e stipula i relativi contratti di lavoro;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- propone all'assemblea l'importo della quota annuale di adesione;
- riceve, accetta o respinge le domande di adésione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in via preventiva in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.
- Determina le rette e quote dovute, a qualsiasi titolo,dai genitori dei bambini iscritti.
Art. 22 - In caso venga à mancare. in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttiva provvede' alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive di un membro, il Consiglio di amministrazione lo dichiara decaduto.
Il Presidente
Art. 23 - Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione in riunione da tenersi entro 20 giorni dalla data di elezione del Consigliò stesso. E' il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma
sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Art. - 24 In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli
stessi risponde personalmente il Presidente. .
Il Segretario
Art. 25 - Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo ed ha i seguenti compiti:
- redigere i verbali dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo, del Comitato di Gestione e delle varie riunioni;
- diramare le convocazioni fissate dal Presidente;
- tenere la contabilità dell'Associazione;
- redigere gli ordini di riscossione, di pagamento e tutti gli atti necessari alla gestione, secondo le disposizioni del Presidente o suo delegato;
- tenere l'archivio dell'Associazione e della scuola.
AI segretario è corrisposto un compenso determinato dal Consiglio di amministrazione.
Collegio dei Revisori dei Conti
Art.26 - Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. .
Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci, scelti tra persone dotate di adeguata professionalità. Due dei membri effettivi devono essere eletti fra una rosa di candidati indicati dall'Amministrazione comunale, uno dall'Assemblea dei genitori. Il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere iscritto all'albo dei revisori dei Conti. I due membri supplenti sono eletti dall'Assemblea fra candidati, indicati dall'amministrazione comunale e dall'assemblea dei genitori. IL collegio rimane in carica tre esercizi per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.
Il Presidente del Collegio dei Revisori è scelto tra i membri effettivi; alla votazione per la scelta del Presidente del Collegio intervengono con diritto di voto, anche i membri supplenti.
Art. 27 - Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.
Il Collegio dei Revisori può presenziare alle riunioni del Consiglio direttiva con solo voto consultivo.
Ai Revisori sono altresì attribuite le, funzioni di pacifici compositori di controversie che potrebbero intervenire tra gli associati.
Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.
Art.28 - Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione è un comitato tecnico legato all'attività di gestione della scuola materna. Il Comitato è composto da membri di diritto:
- i membri del Consiglio di amministrazione; b) la direttrice coordinatrice della scuola;
e da membri eletti:
a) tre membri eletti dai genitori dei bambini iscritti alla scuola materna; b) un rappresentante degli insegnanti.
Compiti
Il Comitato di gestione ha i seguenti compiti:
- determinare i criteri di attuazione dell'attività educativa;
- decidere sulle varie attività, sulla organizzazione e sul funzionamento della scuola;
- sottoporre, almeno due volte all'anno, all'assemblea dei genitori un' rapporto sul funzionamento della scuola;
- formulare pareri e proposte in merito alla gestione amministrativa;
Durata in carica
I membri di diritto durano in carica per il periodo previsto per il Consiglio direttivo. Il rappresentante degli insegnanti viene designato 'annualmente.
I rappresentanti dei genitori sono eletti annualmente secondo le norme previste per i rappresentanti di classe
nelle scuole elementari. Tutti i genitori dei bambini sono elettori ed eleggibili.
Presidenza - svolgimento riunioni .... modalità di deliberazione
Il Comitato di Gestione è presieduto dal Presidente del Consiglio direttiva, che convoca almeno due volte all'anno il Comitato stesso fissandone l'ordine del giorno. Il Comitato di Gestione si riunisce altresì su richiesta scritta di quattro membri. Le riunioni sono valide con la presenza di due terzi dei membri. Le Deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Norme generali: dimissioni – decadenze - sostituzioni.
Art.29 - Nel caso di dimissioni o decadenze negli organi dell'Associazione si osservano le seguenti norme:
- Il Presidente viene sostituito nel Consiglio direttivo. Qualora si dimettesse anche da membro del Consiglio di Amministrazione si deve provvedere, prima della nomina del successore, alla integrazione del Consiglio stesso.
- I membri del Consiglio direttivo e del Comitato di Gestione che venissero a mancare per dimissione, per decadenza o per altra causa, sono sostituiti con coloro che, nelle elezioni del rispettivo organismo seguono con il maggio numero di voti.
- Nel caso di dimissioni dell'intero Consiglio direttivo deve essere convocata, entro 15 giorni, l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio. Nel frattempo il Presidente ed il Consiglio di amministrazione restano in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione. Qualora trascorsi quindici giorni non si fosse ottemperato alle procedure di convocazione dell’Assemblea, previste all' art . 13 vi provvede, in via straordinaria, il Presidente del Collegio dei Revisori
Patrimonio. esercizio sociale e bilancio
Art. 30 - L'esercizio sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.
Il bilancio di previsione deve essere approvato almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'anno sociale, ossia entro il 1° luglio. Il conto consuntivo deve essere approvato entro tre mesi dalla conclusione dell'anno sociale, ossia entro il 30 novembre.
Art. 31 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessione di. beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungi mento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 32 - Il patrimonio sociale è costituito da:
- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti, successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. .
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.
Tesoreria economato
Art. 33 -
Il servizio di tesoreria e di cassa è affidato ad Istituto di credito. /I servizio di economato e affidato alla Direttrice della Scuola Materna, secondo norme e modalità deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo.
Personale
Art. 34 -
Le modalità di nomina, la pianta organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissate dal Regolamento organico. La direzione e l'insegnamento sono affidati, quando possibile e preferibilmente, ad una congregazione religiosa, mediante stipula di convenzione con la casa madre. Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale dirigente, insegnante e non insegnante, nonché il metodo di insegnamento, sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici.
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni
Art. 35 -. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Norma finale
Art. 36 -. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
FIRMA
(Del Presidente e del Segretario) In caso di versione statutaria successiva alla prima
ULDERICA POZZI
CLAUDIA CACCIAFESTA
28 maggio 2003
n.100079 di repertorio
n. 8054 di raccolta |